Qualora la banca dati nazionale unica non sia in grado di funzionare regolarmente a causa di eventi eccezionali, la comunicazione antimafia è sostituita dall'autocertificazione di cui all'articolo 89 e l'informazione antimafia è rilasciata secondo le modalità previste dall'articolo 92, commi 2 e 3. Nel caso in cui la comunicazione antimafia è sostituita dall'autocertificazione, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'articolo 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e previa presentazione di una garanzia fideiussoria di un importo pari al valore del contributo, finanziamento, agevolazione o erogazione. 2. Il Ministero dell'interno, Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, pubblica immediatamente l'avviso del mancato funzionamento della banca dati nazionale unica sul proprio sito istituzionale, nonché sui siti delle Prefetture. 3. Con le modalità di cui al comma 2 viene data notizia del ripristino del funzionamento della banca dati nazionale unica. Il periodo di mancato funzionamento della banca dati nazionale unica è accertato con decreto del capo del predetto Dipartimento ovvero di altro dirigente appositamente delegato. Il decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'interno nella sezione “Amministrazione trasparente”. Articolo inserito dall’ art. 4, comma 1, lett. b), D.Lgs. 13 ottobre 2014, n. 153, a decorrere dal 26 novembre 2014, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 153/2014. A norma dell’ art. 5, comma 2 del citato D.Lgs. n. 153/2014, alle richieste di rilascio della documentazione antimafia presentate anteriormente al 26 novembre 2014, continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni del presente decreto.