Al fine di facilitare la presentazione di offerte transfrontaliere, le informazioni concernenti i certificati e altre forme di prove documentali introdotte in e?Certis e stabilite dalla Commissione europea sono costantemente aggiornate per il tramite della cabina di regia di cui all'articolo 212. 2. Le stazioni appaltanti utilizzano e?Certis e richiedono in primo luogo i tipi di certificati o le forme di prove documentali che sono contemplati da e?Certis. Articolo modificato con Avviso di rettifica (in G.U. 15/07/2016, n.164).