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  • Art. 160 codice appalti - Contratti misti concernenti aspetti di difesa e sicurezza

Art. 92 codice appalti - Riduzione del numero di offerte e soluzioni

Le stazioni appaltanti, quando ricorrono alla facoltà di ridurre il numero di offerte da negoziare di cui all'articolo 62, comma 11, o di soluzioni da discutere di cui all'articolo 64, comma 8, effettuano tale riduzione applicando i criteri di aggiudicazione indicati nei documenti di gara. Nella fase finale tale numero deve consentire di garantire una concorrenza effettiva, purché vi sia un numero sufficiente di offerte, soluzioni o candidati qualificati. Articolo modificato con Avviso di rettifica (in G.U. 15/07/2016, n.164).




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