Art. 195 ter Codice Assicurazioni - Imprese di riassicurazione di Stati terzi.

Le sedi secondarie delle imprese di riassicurazione che hanno sede legale in Stati terzi sono soggette alla vigilanza dell'ISVAP per l'attività svolta nel territorio della Repubblica. (1) Questo articolo è stato inserito dall’art. 11, co. 3, del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56.




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