Art. 204 Codice Assicurazioni - Autorizzazione relativa all’assunzione di partecipazioni in imprese di assicurazione o di riassicurazione

L'ISVAP, nei casi in cui è previsto il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 68, opera in piena consultazione con le Autorità competenti degli altri Stati membri allorché l'acquisizione o la sottoscrizione di azioni sia effettuata da un acquirente che sia: a) una banca, un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione, un'impresa di investimento o una società di gestione ai sensi dell'articolo 1- bis, punto 2, della direttiva 85/611/CEE autorizzati in un altro Stato membro; b) un'impresa madre, come definita secondo le rilevanti disposizioni dell'ordinamento comunitario sulla vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario, delle imprese di cui alla lettera a); c) una persona, fisica o giuridica, che controlla una delle imprese di cui alla lettera a). (2) 1-bis. L'IVASS scambia con le Autorità competenti tempestivamente tutte le informazioni essenziali o pertinenti per la valutazione. A tale riguardo, comunica su richiesta tutte le informazioni pertinenti e, di propria iniziativa, tutte le informazioni essenziali. (3) (5) 1-ter. L'IVASS nel provvedimento di autorizzazione indica eventuali pareri o riserve espressi dall'Autorità competente a vigilare sul potenziale acquirente (4) (1) La rubrica che recitava: "Art. 204. Autorizzazione relativa all’assunzione del controllo di imprese di assicurazione o di riassicurazione" è stata così modificata dall'art. 13, co. 2, D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56 e successivamente dall'art. 4, co. 1, lett. aa), D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 2(2) Il comma che recitava: "L’ISVAP, nei casi in cui è previsto il rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 68, consulta in via preliminare le autorità competenti degli altri Stati membri allorché l’acquisizione o la sottoscrizione di azioni sia effettuata da un’acquirente che, in virtù dell’acquisizione, diventa un’impresa madre, come definita secondo le rilevanti disposizioni dell’ordinamento comunitario sulla vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario, dell’impresa acquisita o ne acquista comunque il controllo e che, nel contempo, sia: a) un’impresa di assicurazione, di riassicurazione, una banca o un’impresa di investimento autorizzata in un altro Stato membro; b) un’impresa madre, come definita secondo le rilevanti disposizioni dell’ordinamento comunitario sulla vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario, delle imprese di cui alla lettera a); c) una persona, fisica o giuridica, che controlla una delle imprese di cui alla lettera a)." è stato così modificato dall'art. 13, co. 3, D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56 e successivamente, così sostituito dall'art. 4, co. 1, lett. bb), D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 2(3) Comma così aggiunto dall'art. 4, co. 1, lett. cc), D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 2(4) Comma aggiunto dall’art. 4, comma 1, lett. cc), D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21 e, successivamente, cosi rinumerato dall’art. 1, comma 134, lett. b), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74. (5) Nel presente provvedimento la parola “ISVAP” è stata sostituita dalla parola “IVASS”, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 213, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.