Art. 206 Codice Assicurazioni - Assistenza per l’esercizio della vigilanza supplementare

L'ISVAP puo' chiedere alle autorita' competenti di un altro Stato membro di effettuare accertamenti ovvero concordare altre modalita' per le verifiche necessarie all'esercizio della vigilanza supplementare, se intende acquisire informazioni riguardanti un'impresa avente sede legale in un altro Stato membro che sia un'impresa di assicurazione controllata o partecipata dall'impresa di assicurazione soggetta a vigilanza supplementare, ovvero informazioni che riguardano un'impresa che sia: a) un'impresa controllata dall'impresa di assicurazione soggetta a vigilanza supplementare avente sede nel territorio della Repubblica; b) un'impresa controllante l'impresa di assicurazione soggetta a vigilanza supplementare avente sede nel territorio della Repubblica; c) un'impresa controllata da un'impresa controllante l'impresa di assicurazione soggetta a vigilanza supplementare avente sede nel territorio della Repubblica o un'impresa comunque con quest'ultima soggetta a direzione unitaria ai sensi dell'articolo 96. 2. L'autorita' di vigilanza competente di un altro Stato membro puo' chiedere all'ISVAP di procedere a verifiche ispettive presso imprese con sede legale nel territorio della Repubblica comprese nell'area della vigilanza supplementare di competenza dell'autorita' richiedente. L'ISVAP procede direttamente ovvero puo' consentire che la verifica sia effettuata dalle autorita' che hanno fatto la richiesta ovvero da una societa' di revisione iscritta all'albo di cui al testo unico dell'intermediazione finanziaria, o da un revisore contabile iscritto nel registro previsto dalla legge. Qualora l'autorita' richiedente non proceda direttamente alla verifica, puo' prendervi parte. La verifica puo' riguardare le seguenti imprese: a) imprese di assicurazione controllate o partecipate da un'impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro; b) imprese controllate o imprese controllanti di un'impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro; c) imprese controllate da un'impresa controllante l'impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro. 3. Gli accertamenti ispettivi nei confronti di imprese diverse da quelle di assicurazione e riassicurazione sono limitati alla verifica dell'esattezza dei dati e delle informazioni utili per l'esercizio della vigilanza supplementare. 4. L'ISVAP puo' concordare con le autorita' competenti degli Stati terzi modalita' per l'ispezione di succursali di imprese di assicurazione e di riassicurazione insediate nei rispettivi territori. Articolo abrogato dall’art. 1, comma 137, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.




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