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  • Titolo XVI - Misure di salvaguardia risanamento e liquidazione (artt. 221-282)

Art. 207 quater Codice Assicurazioni - Collaborazione con le autorità responsabili per gli enti creditizi e le imprese di investimento

Quando un'impresa di assicurazione o di riassicurazione e un ente creditizio o un'impresa di investimento, o entrambi sono direttamente o indirettamente legati o hanno un'impresa partecipante comune, le autorità di vigilanza sulle società del gruppo e le autorità responsabili della vigilanza di tali altre società collaborano strettamente. Fatte salve le loro rispettive competenze, tali autorità si scambiano ogni informazione volta a semplificare le proprie funzioni. (1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 141, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.