Art. 212 Codice Assicurazioni - Procedure di controllo interno

Le imprese di cui all'articolo 210 instaurano adeguate procedure di controllo interno, individuando una funzione per la produzione dei dati e delle informazioni utili ai fini dell'esercizio della vigilanza supplementare sull'impresa di assicurazione. 2. Le imprese di cui all'articolo 211, comma 1, sono tenute a fornire alla capogruppo le informazioni da questa richieste ai fini dell'esercizio della vigilanza supplementare sull'impresa di assicurazione o sul gruppo assicurativo. Articolo abrogato dall’art. 1, comma 150, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.




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