Art. 216 bis Codice Assicurazioni - Poteri dell'IVASS sulle operazioni infragruppo

Se risulta che un'operazione infragruppo determina o rischia di determinare gli effetti negativi di cui all'articolo 215-quinquies, comma 3 o arreca o rischia di arrecare pregiudizio per gli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative o per gli interessi delle imprese di assicurazione e riassicurazione cedenti, l'IVASS può, secondo le disposizioni stabilite con regolamento: a) vietare all'impresa il compimento dell'operazione o imporre condizioni per il suo compimento; b) ordinare all'impresa di porre in atto le misure idonee a rimuovere tali conseguenze negative o pregiudizievoli, assegnando a tal fine un termine congruo. (1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 153, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74, che ha sostituito l’intero Capo III.




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