Art. 229 Codice Assicurazioni - Commissario per il compimento di singoli atti

L'IVASS,, nel caso di grave inosservanza delle disposizioni di legge e dei relativi provvedimenti di attuazione, può disporre la nomina di un commissario per il compimento di singoli atti che siano necessari per rendere la gestione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione (1) conforme a legge. (3) 2. Il provvedimento può essere disposto decorso inutilmente il termine contestualmente assegnato per far cessare i fatti addebitati e rimuoverne gli effetti. (2) 3. Si applicano, in quanto compatibili, il comma 1 dell'articolo 232, i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 233, il comma 1 dell'articolo 236 ed i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 237. (1) Le parole: “di assicurazione o di riassicurazione” sono state inserite dall’art. 19, co. 1, del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56. (2) Comma così modificato dall’art. 1, comma 168, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74. (3) Nel presente provvedimento la parola “ISVAP” è stata sostituita dalla parola “IVASS”, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 213, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.




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