Art. 232 Codice Assicurazioni - Efficacia delle misure di risanamento sul territorio comunitario

I provvedimenti e le procedure di gestione provvisoria e di amministrazione straordinaria sono efficaci anche nei confronti delle succursali o di qualsiasi altra presenza delle imprese di assicurazione e di riassicurazione (1) italiane nel territorio degli altri Stati membri. 2. L'IVASS informa prontamente le autorità di vigilanza degli altri Stati membri dell’avvenuta adozione di un provvedimento di gestione provvisoria o di amministrazione straordinaria e degli effetti che da tale provvedimento potrebbero derivare. (2) 3. Le misure di risanamento, adottate nei confronti di imprese che hanno sede legale in un altro Stato membro, producono, a seguito della comunicazione all'IVASS e senza necessità di ulteriori adempimenti, i loro effetti sulle succursali delle imprese operanti nel territorio della Repubblica anche nei confronti dei terzi, anche se la legge italiana non preveda tali misure di risanamento o ne subordini l’applicazione a condizioni diverse da quelle per le quali sono state adottate dall’autorità di vigilanza dell’altro Stato membro. (2) (1) Le parole: “e di riassicurazione” sono state inserite dall’art. 19, co. 4, del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56. (2) Nel presente provvedimento la parola “ISVAP” è stata sostituita dalla parola “IVASS”, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 213, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.




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