Art. 246 Codice Assicurazioni - Organi della procedura

L'IVASS nomina uno o più commissari liquidatori ed un comitato di sorveglianza composto da tre a cinque componenti, il cui presidente è designato nell'atto di nomina. I liquidatori e il comitato di sorveglianza sono nominati per un periodo triennale, rinnovabile senza limiti di tempo tenuto conto dei risultati e dell'operato degli organi della procedura.(1) 2. L'IVASS può revocare o sostituire i commissari ed i componenti del comitato di sorveglianza.(1) 3. Le indennità spettanti ai commissari ed ai componenti del comitato di sorveglianza sono determinate dall'IVASS in base ai criteri da esso stabiliti. La spesa è a carico dell'impresa sottoposta alla procedura.(1) 4. Agli organi della procedura si applicano i requisiti di professionalità e di onorabilità ed indipendenza stabiliti in attuazione dell'articolo 76.(2) (1) Nel presente provvedimento la parola “ISVAP” è stata sostituita dalla parola “IVASS”, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 213, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74. (2) Comma così sostituito dall’art. 1, comma 177, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.




x

Utilizzando il sito si accettano i Cookies, dal medesimo utilizzati, secondo l'informativa consultabile.

Accetto