Art. 27 Codice Assicurazioni - Rispetto delle norme di interesse generale

L'impresa di assicurazione comunitaria non può stipulare contratti, nonché fare ricorso a forme di pubblicità che siano in contrasto con disposizioni nazionali di interesse generale, ivi comprese quelle poste a protezione degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative. (1) (1) Comma così modificato dall’art. 1, comma 21, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.




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