Art. 290 Codice Assicurazioni - Prescrizione dell'azione

L'azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti dell'impresa designata, nei casi previsti dall'art. 283, comma 1, lettere a), b), d, d bis) e d ter), (1) è soggetta al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta l'azione verso il responsabile. 2. L'azione che spetta al danneggiato nei confronti dell'impresa designata, nel caso previsto dall'art. 283, comma 1, lettera c), è proponibile fino a che non sia prescritta l'azione nei confronti dell'impresa posta in liquidazione coatta. (1) Le parole: “e d)”, sono state così sostituite dalle attuali: “, d), d bis) e d ter)”, dall’art. 1, co. 12, del D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 198.




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