Art. 292 Codice Assicurazioni - Diritto di regresso e di surroga dell'impresa designata

L'impresa designata che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno nei casi previsti dall'art. 283, comma 1, lettere a) b), d), d bis) e d ter), (1) ha azione di regresso nei confronti dei responsabili del sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato nonché degli interessi e delle spese. 2. Nel caso previsto dall'art. 283, comma 1, lettera c), l'impresa designata che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno è surrogata, per l'importo pagato, nei diritti dell'assicurato e del danneggiato verso l'impresa posta in liquidazione coatta con gli stessi privilegi stabiliti dalla legge a favore dei medesimi. (1) Le parole: “e d)”, sono state così sostituite dalle attuali: “, d), d bis) e d ter)”, dall’art. 1, co. 13, del D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 198.




x

Utilizzando il sito si accettano i Cookies, dal medesimo utilizzati, secondo l'informativa consultabile.

Accetto