Art. 295 Codice Assicurazioni - Diritti degli assicurati nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada

Gli assicurati con imprese che esercitano l’assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti che siano poste in liquidazione coatta possono far valere, nei limiti delle somme indicate nell'articolo 283, comma 4, i diritti derivanti dal contratto nei confronti della CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime della strada, agendo nei confronti del commissario.




x

Utilizzando il sito si accettano i Cookies, dal medesimo utilizzati, secondo l'informativa consultabile.

Accetto