Art. 30 sexies Codice Assicurazioni - Funzione attuariale

L'impresa istituisce una efficace funzione attuariale. La funzione attuariale: a) coordina il calcolo delle riserve tecniche; b) garantisce l'adeguatezza delle metodologie e dei modelli sottostanti utilizzati, nonché delle ipotesi su cui si basa il calcolo delle riserve tecniche; c) valuta la sufficienza e la qualità dei dati utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche; d) confronta le migliori stime con i dati desunti dall'esperienza; e) informa il consiglio di amministrazione sull'affidabilità e sull'adeguatezza del calcolo delle riserve tecniche; f) supervisiona il calcolo delle riserve tecniche nei casi di cui all'articolo 36- duodecies; g) formula un parere sulla politica di sottoscrizione globale; h) formula un parere sull'adeguatezza degli accordi di riassicurazione; i) contribuisce ad applicare in modo efficace il sistema di gestione dei rischi di cui all'articolo 30-bis, in particolare con riferimento alla modellizzazione dei rischi sottesa al calcolo dei requisiti patrimoniali di cui al Titolo III, Capo IV-bis, e alla valutazione interna del rischio e della solvibilità di cui all'articolo 30-ter. 2. La funzione attuariale è esercitata da un attuario iscritto nell'albo professionale di cui alla legge 9 febbraio 1942, n. 194, ovvero da soggetti che dispongono di: a) conoscenze di matematica attuariale e finanziaria, adeguate alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi inerenti all'attività dell'impresa; b) comprovata esperienza professionale nelle materie rilevanti ai fini dell'espletamento dell'incarico. (1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 26, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.




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