Art. 311 Codice Assicurazioni - Assetti proprietari

L'omissione delle comunicazioni prescritte dagli articoli 69, 71 e 79, compresa anche l'intenzione di assumere la partecipazione di controllo, o delle relative norme di attuazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro centomila.(1) 2. L'incompletezza o l'erroneità delle comunicazioni sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila. 3. La sanzione di cui al comma 1 si applica nel caso di violazione dell'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 70, comma 1, e nel caso di violazione delle disposizioni previste dagli articoli 74, comma 1, 75, comma 1, e 77, commi 1 e 3. 4. Se le comunicazioni sono dovute da una persona fisica, in caso di violazione la sanzione si applica nei confronti di quest’ultima. (1) Comma così sostituito dall’art. 1, comma 186, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.