Art. 314 Codice Assicurazioni - Rifiuto ed elusione dell’obbligo a contrarre e divieto di abbinamento

Il rifiuto o l'elusione dell’obbligo a contrarre di cui all'articolo 132, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro millecinquecento ad euro quattromilacinquecento. 2. La violazione o l’elusione dell’obbligo a contrarre di cui all'articolo 132, comma 1, che sia attuata con riferimento a determinate zone territoriali o a singole categorie di assicurati è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro unmilione ad euro cinquemilioni. 3. La violazione del divieto di abbinamento di cui all'articolo 170 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro mille ad euro tremila.




x

Utilizzando il sito si accettano i Cookies, dal medesimo utilizzati, secondo l'informativa consultabile.

Accetto