Ai componenti degli organi di controllo di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che omettono le comunicazioni previste dall'articolo 190, commi 1 e 3, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila. 2. La medesima sanzione si applica ai componenti dei corrispondenti organi delle società che controllano un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o che sono da queste controllate i quali omettono le comunicazioni previste dall'articolo 190, commi 1 e 3. 3. L’ISVAP informa il Ministero dell’economia e delle finanze e la Consob dei provvedimenti sanzionatori adottati nei confronti dei revisori legali e delle società di revisione legale. Il Ministero dell’economia e delle finanze e la Consob informano l’ISVAP dei provvedimenti adottati (1). 4. (...) (2). (1) Il comma che recitava: "3. L'ISVAP informa il Ministero della giustizia dei provvedimenti sanzionatori adottati nei confronti dei soggetti per i quali sia richiesta l'iscrizione al registro dei revisori contabili." è stato così sostituito dall'art. 41, co. 8, lett. a), D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39. (2) Il comma che recitava: "4. Il Ministero della giustizia informa l’ISVAP dei provvedimenti adottati." è stato abrogato dall'art. 41, co. 8, lett. b), D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.