Art. 334 Codice Assicurazioni - Contributo sui premi delle assicurazioni dei veicoli e dei natanti

Sui premi delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti si applica un contributo, sostitutivo delle azioni spettanti alle Regioni e agli altri enti che erogano prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale, nei confronti dell’ impresa di assicurazione, del responsabile del sinistro o dell’impresa designata, per il rimborso delle prestazioni erogate ai danneggiati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. 2. Il contributo si applica, con aliquota del diecivirgolacinque per cento, sui premi incassati e deve essere distintamente indicato in polizza e nelle quietanze. L’impresa di assicurazione ha diritto di rivalersi nei confronti del contraente per l’importo del contributo. 3. Per l’individuazione e la denuncia dei premi soggetti al contributo, per la riscossione e per le relative sanzioni si applica la legge 29 ottobre 1961, n.1216, e successive modificazioni. (1) L’art. 12, comma 2-bis, D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124, ha disposto che, a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2014, il contributo previsto dal presente articolo, sia indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive.




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