Art. 349 Codice Assicurazioni - Imprese di assicurazione aventi la sede legale nella Confederazione elvetica

Le imprese di assicurazione che hanno sede legale nella Confederazione elvetica e che intendono esercitare nel territorio della Repubblica i rami danni non sono soggette alle disposizioni di cui al capo IV del titolo II e a quelle di cui al capo V del titolo III che sono individuate dall’ISVAP con regolamento. 2. Le imprese di cui al comma 1 devono unire alla richiesta di autorizzazione una dichiarazione rilasciata dall'autorità competente che attesti che l'impresa dispone del Requisito Patrimoniale di Solvibilità calcolato secondo quanto previsto al capo IV del titolo III.(1) 3. Ai fini di cui al Titolo XV, le imprese di cui al comma 1 possono attribuire alla sede secondaria stabilita nel territorio della Repubblica le funzioni di direzione e coordinamento delle società del gruppo con sede legale in Italia. In tale caso la sede secondaria è considerata ultima società controllante italiana ai sensi dell'articolo 210, comma 2, ed è iscritta all'albo come impresa capogruppo ai sensi dell'articolo 210-ter, comma 1.(2) (1) Comma così modificato dall’art. 1, comma 198, lett. a), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74. (2) Comma così sostituito dall’art. 1, comma 198, lett. b), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.




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