Art. 36 novies Codice Assicurazioni - Altri elementi da prendere in considerazione nel calcolo delle riserve tecniche

Nel calcolo delle riserve tecniche l'impresa, oltre a quanto disposto dall'articolo 36-ter, segmenta gli impegni assicurativi e riassicurativi in gruppi di rischi omogenei ed almeno per linee di attività, tenendo conto: a) di tutte le spese che sosterrà per far fronte agli impegni assicurativi e riassicurativi; b) dell'inflazione, inclusa quella relativa alle spese e ai sinistri; c) di ogni pagamento ai contraenti, agli assicurati, ai beneficiari e agli aventi diritto a prestazioni assicurative, incluse le future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale previsti dall'impresa a prescindere dalla sussistenza di garanzie contrattuali, salvo che tali pagamenti non siano ricompresi nell'ambito di applicazione dell'articolo 44-sexies. (1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 35, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.




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