Le riserve tecniche sono coperte con attivi di proprietà dell'impresa.(1) 1-bis. L'impresa investe gli attivi a copertura delle riserve tecniche in modo adeguato alla natura dei rischi e delle obbligazioni assunte e alla durata delle passività e nel migliore interesse dei contraenti, degli assicurati, dei beneficiari e degli aventi diritto a prestazioni assicurative, tenendo conto degli obiettivi strategici resi noti dall'impresa.(4) 1-ter. In caso di conflitto di interessi, l'impresa o il soggetto che gestisce il portafoglio di attività dell'impresa garantisce che l'investimento sia realizzato nel migliore interesse dei contraenti, degli assicurati, dei beneficiari e degli aventi diritto a prestazioni assicurative.(4) 2. Gli attivi di cui al comma 1-bis possono includere anche i finanziamenti concessi nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese, come definite dall'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea. In tal caso l’IVASS stabilisce condizioni e limiti operativi tenendo conto dei seguenti criteri: a) i prenditori dei finanziamenti siano individuati da una banca o da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni; b) la banca o l'intermediario finanziario di cui alla lettera a) trattenga un interesse economico nell'operazione, pari ad almeno il 5 per cento del finanziamento concesso, trasferibile anche a un'altra banca o intermediario finanziario, fino alla scadenza dell'operazione; c) il sistema dei controlli interni e gestione dei rischi dell'impresa sia adeguato e consenta di comprendere a pieno i rischi, in particolare di credito, connessi a tale categoria di attivi; d) l'impresa sia dotata di un adeguato livello di patrimonializzazione; l'esercizio autonomo dell'attività di individuazione dei prenditori da parte dell'assicuratore, in deroga ai criteri di cui alle lettere a) e b), è sottoposto ad autorizzazione dell'IVASS.(2) 3. L'ISVAP, nel caso in cui rilevi che per uno o piu' attivi non sono state osservate le regole di cui al comma 2, comunica all'impresa l'inammissibilita' ad essere destinati, in tutto o in parte, a copertura delle riserve tecniche (5) 4. Fatti salvi i principi di cui al comma 1, in circostanze eccezionali e su motivata richiesta dell'impresa, l'ISVAP puo' autorizzare, in via temporanea, l'investimento in categorie di attivi a copertura delle riserve tecniche diverse da quelle previste in via generale. (6) 5. In caso di attivi a copertura che rappresentano un investimento in una società controllata, che per conto dell'impresa di assicurazione ne gestisce in tutto o in parte gli investimenti, l'IVASS, nel verificare la corretta applicazione delle norme e dei principi di cui al presente articolo, tiene conto degli attivi detenuti dalla società controllata.(7) 6. Per i contratti compresi nel portafoglio italiano, l'impresa puo' localizzare gli attivi posti a copertura delle riserve tecniche in uno o piu' Stati membri. Su richiesta dell'impresa, l'ISVAP puo' autorizzare la localizzazione di parte degli attivi in uno Stato terzo. In deroga alle disposizioni del presente comma, la localizzazione dei crediti verso i riassicuratori posti a copertura delle riserve tecniche e' libera, salvo quanto disposto dall'articolo 47 (8) (1) Comma modificato dall'art. 3, comma 1, lett. a), D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56 e, successivamente, così sostituito dall’art. 1, comma 39, lett. b), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74. (2) Comma modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b), D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56, dall'art. 22, comma 4, lett. a) e b), D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 e, successivamente, così sostituito dall’art. 1, comma 39, lett. d), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74. (3) Rubrica così sostituita dall’art. 1, comma 39, lett. a), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74. (4) Comma inserito dall’art. 1, comma 39, lett. c), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74. (5) Comma abrogato dall’art. 1, comma 39, lett. e), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74. (6) Comma abrogato dall’art. 1, comma 39, lett. f), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74. (7) Nel presente provvedimento la parola “ISVAP” è stata sostituita dalla parola “IVASS”, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 213, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74. (8) Comma abrogato dall’art. 1, comma 39, lett. g), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.