Art. 42 bis Codice Assicurazioni - Attivi a copertura delle riserve tecniche del lavoro indiretto

Agli attivi a copertura delle riserve tecniche del lavoro indiretto dei rami vita e dei rami danni, nonche' delle riserve di perequazione di cui all'articolo 37, comma 7, si applicano gli articoli 38, 39, 40 e 65-bis. L'ISVAP stabilisce con regolamento le categorie di attivi, compresi gli strumenti finanziari derivati, ammessi a copertura delle riserve tecniche del lavoro indiretto, nonche' le tipologie, le modalita', i limiti di impiego e le relative quote massime. (2) 2. Gli attivi a copertura delle riserve tecniche del lavoro indiretto dei rami vita e dei rami danni sono investiti nel rispetto del principio della persona prudente di cui all'articolo 37-ter e tengono conto del tipo di affari assunti dall'impresa ed in particolare, della natura, dell'ammontare e della cadenza dei pagamenti nei confronti dell'impresa cedente.(3) 3. L'impresa e' tenuta ad una adeguata e diversificata dispersione degli attivi, in modo tale che essa possa rispondere al cambiamento delle condizioni economiche ed in particolare all'andamento dei mercati finanziari e immobiliari o all'impatto dei sinistri catastrofali. (4) (1) Questo articolo è stato inserito dall’art. 3, co. 2, del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56. (2) Comma abrogato dall’art. 1, comma 44, lett. a), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74. (3) Comma così sostituito dall’art. 1, comma 44, lett. b), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74. (4) Comma abrogato dall’art. 1, comma 44, lett. c), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.




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