Art. 44 quater Codice Assicurazioni - Fondi propri di base

I fondi propri di base sono costituiti dai seguenti elementi patrimoniali: a) l'eccedenza delle attività rispetto alle passività, valutata ai sensi dei Capi I-bis e II del presente Titolo e delle relative disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione europea, diminuita dell'importo delle azioni proprie detenute dall'impresa; b) le passività subordinate. (1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 49, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74, che ha inserito l’intera Sezione I.




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