Art. 45 bis Codice Assicurazioni - Requisito Patrimoniale di Solvibilità

L'impresa dispone di fondi propri ammissibili sufficienti a coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilità. 2. Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità è calcolato utilizzando la formula standard di cui alla Sezione II del presente Capo ed alle relative disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione europea o un modello interno come previsto dalla Sezione III, del presente Capo e dalle relative disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione europea, secondo le indicazioni fornite da IVASS con regolamento. (1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 51, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74, che ha inserito l’intero Capo IV-bis.




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