Art. 45 duodecies Codice Assicurazioni - Semplificazioni della formula standard

L'impresa può utilizzare un calcolo semplificato per uno specifico sottomodulo o modulo di rischio quando sia giustificato dalla natura, dalla portata e dalla complessità dei rischi cui è esposta e quando l'applicazione del calcolo standardizzato non risulti proporzionata. I calcoli semplificati sono calibrati conformemente all'articolo 45-ter, commi 3 e 4. (1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 51, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74, che ha inserito l’intero Capo IV-bis.




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