Art. 57 Codice Assicurazioni - Attività di riassicurazione

L'esercizio della sola attività riassicurativa è riservata alle imprese di riassicurazione. (1) 2. L'impresa di riassicurazione limita l'oggetto sociale all'esercizio della riassicurazione ed alle operazioni connesse o strumentali. Rientrano in tali operazioni la funzione di impresa di partecipazione e le attività svolte nell'ambito del settore finanziario ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142. (2) 3. E’ vietata la costituzione nel territorio della Repubblica di società che hanno per oggetto esclusivo l’esercizio all’estero dell'attività riassicurativa. 4. L’impresa di assicurazione che esercita congiuntamente l’attività di riassicurazione rimane soggetta alla disciplina di cui al titolo II (3). (1) Comma modificato dall'art. 5, comma 1, lett. a), D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56 e, successivamente, così sostituito dall’art. 1, comma 67, lett. a), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74. (2) Comma modificato dall'art. 5, comma 1, lett. b), D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56, dall’art. 3, comma 3, D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 53 e, successivamente, dall’art. 1, comma 67, lett. b), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74. (3) Le parole “relativamente all’assicurazione diretta.” sono state soppresse dall’art. 5, co. 1, lett. b), del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56. Il periodo “All’attività di riassicurazione svolta dall’impresa di assicurazione si applicano, per quanto concerne l’accesso all’attività, le disposizioni specificamente stabilite per tali imprese all’articolo 59.” è stato soppresso dall’art. 5, co. 1, lett. d), del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56.




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