Art. 59 quater Codice Assicurazioni - Attività di regime di prestazione di servizi in un altro Stato membro

L’impresa di riassicurazione, qualora intenda effettuare per la prima volta attività in regime di libertà di prestazione di servizi in un altro Stato membro, ne dà comunicazione all’ISVAP. Insieme alla comunicazione l’impresa trasmette un programma nel quale sono indicati gli stabilimenti dai quali l’impresa si propone di svolgere l’attività, gli Stati membri nei quali intende operare, il tipo di attività che intende esercitare. (1) Questo articolo è stato inserito dall’art. 6, co. 3, del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56.




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