L'IVASS determina, con regolamento, le disposizioni relative alle condizioni di esercizio dell'attività di riassicurazione nel rispetto dei principi generali previsti dagli articoli 63, 63-bis, 64, 64-bis, 65, 65-bis, 66-bis, 66-quater, 66-sexies, 66-sexies.1 e 66-septies, avuto riguardo all'esigenza di sana e prudente gestione dell'impresa. (1) 2. L’impresa di assicurazione che esercita congiuntamente l’attività di riassicurazione rimane soggetta alla disciplina di cui al titolo III. (2) (1) Comma sostituito dall'art. 8, comma 1, lett. a), D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall’art. 1, comma 74, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74. (2) Le parole “relativamente all’assicurazione diretta.” sono state soppresse dall’art. 8, co. 1, lett. b), del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56. Il periodo “All’attività di riassicurazione svolta dall’impresa di assicurazione si applicano le disposizioni specificamente stabilite per tali imprese ai sensi del comma 1.” è stato soppresso dall’art. 8, co. 1, lett. c), del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56.