Art. 64 Codice Assicurazioni - Riserve tecniche

L'impresa di riassicurazione costituisce riserve tecniche alla fine di ciascun esercizio, al lordo delle retrocessioni, sufficienti in relazione agli impegni assunti per l'insieme delle sue attività nel rispetto delle disposizioni del Capo II, Titolo III. 2. L'ammontare delle riserve tecniche è calcolato in conformità del Titolo III, Capo II. (1) Articolo sostituito dall'art. 8, comma 2, D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall’art. 1, comma 77, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.




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