Art. 65 Codice Assicurazioni - Attivi a copertura delle riserve tecniche

Le riserve tecniche di cui all'articolo 64 sono coperte con attivi di proprietà dell'impresa in conformità dell'articolo 38 e dell'articolo 41-bis. L'impresa di riassicurazione investe gli attivi a copertura delle riserve tecniche in modo adeguato alla natura degli impegni e alla durata delle passività derivanti dalla riassicurazione e dalla retrocessione. (1) Articolo sostituito dall'art. 8, comma 3, D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall’art. 1, comma 79, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.




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