Art. 66 bis Codice Assicurazioni - Fondi propri

All'impresa di riassicurazione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 44-ter, 44-quater, 44-quinquies, 44-septies, 44-octies, 44-decies, nonché alle relative misure di attuazione adottate dalla Commissione europea per la classificazione e l'ammissibilità dei fondi propri. (1) Articolo inserito dall'art. 8, comma 6, D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56 e, successivamente, così sostituito dall’art. 1, comma 82, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.




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