L'ISVAP puo' non tenere conto, ai fini della copertura delle riserve tecniche e dei requisiti di adeguatezza patrimoniale per l'esercizio dell'attivita' di riassicurazione, della retrocessione dei rischi a riassicuratori aventi la sede legale nel territorio di uno Stato terzo che non hanno istituito un legale rappresentante nel territorio della Repubblica o nel territorio di un altro Stato membro. 2. La decisione dell'ISVAP e' motivata esclusivamente da valutazioni attinenti alla solvibilita' delle imprese retrocessionarie. Articolo abrogato dall’art. 1, comma 81, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.