L'impresa di riassicurazione che esercita la riassicurazione nei rami vita e danni costituisce un margine di solvibilita' disponibile per la somma dei margini di solvibilita' richiesti in relazione ad entrambe le attivita' riassicurative. 2. Nel caso in cui il margine di solvibilita' disponibile non raggiunga il livello richiesto al comma 1, l'ISVAP adotta le misure di cui al titolo XVI. Articolo abrogato dall’art. 1, comma 85, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.