L'impresa che stipula contratti di riassicurazione finite o esercita attività di riassicurazione finite adotta adeguati processi e procedure di reportistica ed è in grado di identificare, quantificare, monitorare, gestire, controllare e segnalare in modo adeguato i rischi derivanti da detti contratti e attività.(2) L'IVASS, con regolamento, stabilisce specifiche disposizioni per l'esercizio dell'attività di riassicurazione finite nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea e vigila sul rispetto delle condizioni e disposizioni di cui al presente articolo.(3) (1) Questo articolo è stato inserito dall’art. 8, co. 6, del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56. (2) Comma premesso dall’art. 1, comma 88, lett. a), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74. (3) Comma così sostituito dall’art. 1, comma 88, lett. b), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.