Art. 69 Codice Assicurazioni - Obblighi di comunicazione

Chiunque intende divenire titolare di partecipazioni indicate dall'articolo 68 in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione ne dà comunicazione all'IVASS. Negli altri casi le variazioni delle partecipazioni sono comunicate quando il titolare ha superato, in aumento o in diminuzione, la misura stabilita con regolamento adottato dall'ISVAP.(1) (2) 2. Le società fiduciarie, che intendono assumere a proprio nome partecipazioni che appartengono a terzi, comunicano all'IVASS le generalità dei fiducianti.( N879) 3. L'IVASS, al fine di verificare l'osservanza degli obblighi indicati nel presente articolo, può chiedere informazioni, ordinare l'esibizione di documenti e il compimento di accertamenti ai soggetti comunque interessati.(2) 4. L'IVASS, con regolamento, determina presupposti, modalità, termini e contenuto delle comunicazioni previste dai commi 1 e 2, anche con riguardo alle ipotesi nelle quali il diritto di voto spetta o è attribuito ad un soggetto diverso dal titolare delle partecipazioni. (3)(2) (1) Comma modificato dall'art. 4, comma 1, lett. m), D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21 e, successivamente, dall’art. 1, comma 91, lett. a), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74. (2) Nel presente provvedimento la parola “ISVAP” è stata sostituita dalla parola “IVASS”, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 213, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74. (3) Comma così modificato dall’art. 1, comma 91, lett. b), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.