Art. 70 Codice Assicurazioni - Comunicazione degli accordi di voto

Ogni accordo in qualsiasi forma concluso, che ha per oggetto o per effetto l'esercizio concertato del voto in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o in una società che la controlla è comunicato all'ISVAP dai partecipanti ovvero dai legali rappresentanti dell'impresa cui l'accordo si riferisce. L'ISVAP stabilisce in via generale i termini e le modalità della comunicazione. (1) 2. Quando dall'accordo derivi una concertazione del voto tale da pregiudicare la sana e prudente gestione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, l'ISVAP può sospendere il diritto di voto dei partecipanti all'accordo stesso e stabilire un termine entro il quale le partecipazioni oggetto dell'accordo devono essere alienate. (2) 3. Alle comunicazioni previste dal comma 1 si applicano i commi 3 e 4 dell'articolo 69. (1) Il comma che recitava: "Ogni accordo, in qualsiasi forma concluso, che ha per oggetto o per effetto l'esercizio concertato del voto in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o in una società che la controlla è comunicato all'ISVAP dai partecipanti ovvero dai legali rappresentanti dell'impresa cui l'accordo si riferisce entro cinque giorni dalla stipulazione ovvero, se non concluso in forma scritta, dal momento in cui viene posto in essere." è stato modificato dall'art. 4, co. 1, lett. n), D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 2(2) Il comma che recitava: "2. Quando dall'accordo derivi una concertazione del voto tale da pregiudicare la sana e prudente gestione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, l'ISVAP può sospendere il diritto di voto dei partecipanti all'accordo stesso." è stato così modificato dall'art. 4, co. 1, lett. o), D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 2