Art. 77 Codice Assicurazioni - Requisiti dei partecipanti

Il Ministro dello sviluppo economico, sentito l'IVASS, determina, con regolamento, i requisiti di onorabilità dei titolari di partecipazioni indicate dall'articolo 68. (1) 2. (...) (2). 3. In mancanza dei requisiti non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sull'impresa di assicurazione o di riassicurazione, inerenti alle partecipazioni eccedenti le soglie di cui al comma In caso di inosservanza, la deliberazione o il diverso atto, adottati con il voto o il contributo determinanti delle partecipazioni previste dal comma 1, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. L'impugnazione può essere proposta anche dall'ISVAP entro sei mesi dalla data della deliberazione o, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione ovvero, se questa è soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro sei mesi dalla data del deposito. Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea. (3) 4. Le partecipazioni, eccedenti le soglie previste dal comma 1, dei soggetti privi dei requisiti di onorabilità devono essere alienate entro i termini stabiliti dall'ISVAP. (4) (1) Comma così modificato dall'art. 4, comma 1, lett. q), D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21 e, successivamente, dall’art. 1, comma 95, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74. (2) Il comma che recitava: "2. Con il regolamento di cui al comma 1, il Ministro delle attività produttive stabilisce le soglie partecipative per l’applicazione del medesimo comma A questo fine si considerano anche le partecipazioni possedute per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona." è stato abrogato dall'art. 4, co. 1, lett. r), D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 2(3) Il comma che recitava: "3. In mancanza dei requisiti non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sull’impresa di assicurazione o di riassicurazione, inerenti alle partecipazioni eccedenti il suddetto limite. In caso di inosservanza, la deliberazione o il diverso atto, adottati con il voto o il contributo determinanti delle partecipazioni previste dal comma 1, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. L'impugnazione può essere proposta anche dall'ISVAP entro sei mesi dalla data della deliberazione o, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione ovvero, se questa è soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro sei mesi dalla data del deposito. Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea." è stato così modificato dall'art. 4, co. 1, lett. s), D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 2(4) Il comma che recitava: "4. Le partecipazioni, eccedenti le soglie previste dal comma 2, dei soggetti privi dei requisiti di onorabilità devono essere alienate entro i termini stabiliti dall’ISVAP." è stato così modificato dall'art. 4, co. 1, lett. t), D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 2