Art. 82 Codice Assicurazioni - Gruppo assicurativo

A fini di vigilanza, il gruppo assicurativo e' alternativamente composto: a) dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione italiana capogruppo e dalle imprese assicurative, riassicurative e dalle societa' strumentali da questa controllate; b) dall'impresa italiana di partecipazione assicurativa o riassicurativa capogruppo e dalle imprese assicurative, riassicurative e dalle societa' strumentali da questa controllate. 2. Sono escluse dal gruppo assicurativo le societa' che esercitano l'attivita' bancaria e le altre societa' che sono sottoposte a vigilanza consolidata in conformita' al testo unico bancario. Sono parimenti escluse le societa' che esercitano attivita' di intermediazione finanziaria e le altre societa' che sono sottoposte a vigilanza sul gruppo della societa' di intermediazione mobiliare o di gestione collettiva del risparmio in conformita' al testo unico dell'intermediazione finanziaria. Articolo abrogato dall’art. 1, comma 208, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74, che ha abrogato l’intero Capo IV.