Art. 85 Codice Assicurazioni - Albo delle imprese capogruppo

L'impresa capogruppo e' iscritta in un apposito albo tenuto dall'ISVAP. 2. La capogruppo comunica all'ISVAP l'esistenza del gruppo assicurativo e la sua composizione aggiornata. 3. L'ISVAP puo' procedere d'ufficio all'accertamento dell'esistenza di un gruppo assicurativo e alla sua iscrizione nell'albo e puo' richiedere alla capogruppo la rideterminazione della composizione del gruppo assicurativo. 4. Le societa' appartenenti al gruppo indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione nell'albo dei gruppi assicurativi. 5. L'ISVAP determina, con regolamento, gli adempimenti connessi alla tenuta e all'aggiornamento dell'albo. Articolo abrogato dall’art. 1, comma 208, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74, che ha abrogato l’intero Capo IV.