L'IVASS puo' individuare le ipotesi in cui l'impresa di partecipazione finanziaria mista capogruppo e' esentata dall'applicazione di una o piu' disposizioni adottate ai sensi del presente capo. 2. Le disposizioni di cui agli articoli 83, comma 2, e 84, commi 1 e 3, si applicano all'impresa di partecipazione finanziaria mista, qualora il settore di maggiori dimensioni all'interno del conglomerato finanziario sia quello assicurativo, determinato ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142. I provvedimenti di approvazione di cui all'articolo 196, decadenza di cui all'articolo 76 e autorizzazione di cui all'articolo 68 sono adottati dall'IVASS d'intesa con Banca d'Italia. 3. I provvedimenti previsti dal titolo XVI, Capo I, II, IV e VII, nei confronti dell'impresa di partecipazione finanziaria mista sono adottati o proposti dall'IVASS d'intesa con Banca d'Italia (1) Articolo abrogato dall’art. 1, comma 208, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74, che ha abrogato l’intero Capo IV.