Le imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui all'articolo 88, comma 1, sono tenute al deposito e alla pubblicazione del bilancio ai sensi dell'articolo 2435 del codice civile. (1) 2. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione sono soggette all'obbligo di revisione del bilancio e depositano la relazione della società di revisione. (2) 3. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione depositano, in allegato al bilancio, un prospetto contenente l'indicazione delle attivita' che sono state assegnate, alla chiusura dell'esercizio, alla copertura delle riserve tecniche. (3) 4. Le imprese di assicurazione che esercitano il ramo assistenza depositano, in allegato al bilancio, una relazione dalla quale risultino il personale e le attrezzature di cui l'impresa dispone per far fronte agli impegni assunti. 5. Le imprese di assicurazione depositano altresi' il prospetto dimostrativo della situazione del margine di solvibilita', che viene sottoscritto anche dall'attuario incaricato per i rami vita. (4) (1) Comma così modificato dall’art. 1, comma 102, lett. a), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74. (2) Comma così modificato dall’art. 1, comma 102, lett. b), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74. (3) Comma abrogato dall’art. 1, comma 102, lett. c), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74. (4) Comma abrogato dall’art. 1, comma 102, lett. d), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.