Art. 10 codice beni culturali - Beni culturali

Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico. (5) 2.  Sono inoltre beni culturali:  a)  le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico; b)  gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico; c)  le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico, ad eccezione delle raccolte che assolvono alle funzioni delle biblioteche indicate all'articolo 47, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. (2) 3.  Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13: a)  le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1; b)  gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante; c)  le raccolte librarie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale; d)  le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse, particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose; (6) e)  le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che non siano ricomprese fra quelle indicate al comma 2 e che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica, rivestano come complesso un eccezionale interesse. (3) 4.  Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a): a)  le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà; b)  le cose di interesse numismatico che, in rapporto all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonché al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarità o di pregio; (1) c)  i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni, con relative matrici, aventi carattere di rarità e di pregio; d)  le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio; e)  le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in genere, aventi carattere di rarità e di pregio; f)  le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico; g)  le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico; h)  i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico; i)  le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico od etnoantropologico; l)  le architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale. (4) 5.  Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente Titolo le cose indicate al comma 1 che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, se mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili, nonché le cose indicate al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni. (7)   (1)  La presente lettera era stata modificata dall'art. 4, comma 2, D.L. 17 agosto 2005, n. 164, non convertito in legge (Comunicato 18 ottobre 2005, pubblicato nella G.U. 18 ottobre 2005, n. 243). Successivamente, la presente lettera è stata così modificata dall'art. 2, comma 1, lett. a), n. 3), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156 e dall'art. 2, comma 1, lett. a), n. 5), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62. (2) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, lett. a), n. 1), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156 e, successivamente, dall'art. 2, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62. (3)  La presente lettera era stata modificata dall'art. 4, comma 2, D.L. 17 agosto 2005, n. 164, non convertito in legge (Comunicato 18 ottobre 2005, pubblicato nella G.U. 18 ottobre 2005, n. 243). Successivamente, la presente lettera è stata così modificata dall'art. 2, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156 e dall'art. 2, comma 1, lett. a), n. 4), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62. (4) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, lett. a), n. 4), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156. (5) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. a), n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62. (6) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, lett. a), n. 3), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62. (7) Comma così sostituito dall'art. 4, comma 16, lett. a), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106.




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