Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, anche con il concorso delle università, fissano i livelli minimi uniformi di qualità delle attività di valorizzazione su beni di pertinenza pubblica e ne curano l'aggiornamento periodico. (1) 2. I livelli di cui al comma 1 sono adottati con decreto del Ministro previa intesa in sede di Conferenza unificata. (2) 3. I soggetti che, ai sensi dell'articolo 115, hanno la gestione delle attività di valorizzazione sono tenuti ad assicurare il rispetto dei livelli adottati. (1) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. gg), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156. (2) Il provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con D.M. 18 aprile 2012.