Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico: a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali (2); b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza; c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici (1); d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze (3). (1) Lettera così modificata dall'art. 6, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157 e, successivamente, dall'art. 2, comma 1, lett. f), n. 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63. (2) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, lett. f), n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63. (3) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, lett. f), n. 3), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.