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Art. 139 codice beni culturali - Procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico   

La proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 138, corredata di planimetria redatta in scala idonea alla puntuale individuazione degli immobili e delle aree che ne costituiscono oggetto, è pubblicata per novanta giorni all'albo pretorio e depositata a disposizione del pubblico presso gli uffici dei comuni interessati. La proposta è altresì comunicata alla città metropolitana e alla provincia interessate. (3) 2.  Dell'avvenuta proposta e relativa pubblicazione è data senza indugio notizia su almeno due quotidiani diffusi nella regione interessata, nonché su un quotidiano a diffusione nazionale e sui siti informatici della regione e degli altri enti pubblici territoriali nel cui ambito ricadono gli immobili o le aree da assoggettare a tutela. Dal primo giorno di pubblicazione decorrono gli effetti di cui all'articolo 146, comma 1. Alle medesime forme di pubblicità è sottoposta la determinazione negativa della commissione. (4) 3.  Per gli immobili indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 136, viene altresì data comunicazione dell'avvio del procedimento di dichiarazione al proprietario, possessore o detentore del bene. 4.  La comunicazione di cui al comma 3 contiene gli elementi, anche catastali, identificativi dell'immobile e la proposta formulata dalla commissione. Dalla data di ricevimento della comunicazione decorrono gli effetti di cui all'articolo 146, comma 1. 5.  Entro i trenta giorni successivi al periodo di pubblicazione di cui al comma 1, i comuni, le città metropolitane, le province, le associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e gli altri soggetti interessati possono presentare osservazioni e documenti alla regione, che ha altresì facoltà di indire un'inchiesta pubblica. I proprietari, possessori o detentori del bene possono presentare osservazioni e documenti entro i trenta giorni successivi alla comunicazione individuale di cui al comma 3. (5)   (1) Articolo sostituito dall'art. 9, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157. (2) Rubrica così modificata dall'art. 2, comma 1, lett. i), n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63. (3) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. i), n. 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63. (4) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. i), n. 3), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63. (5) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. i), n. 4), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.     




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