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  • Art. 22 codice beni culturali - Procedimento di autorizzazione per interventi di edilizia

Art. 149 codice beni culturali - Interventi non soggetti ad autorizzazione

Fatta salva l'applicazione dell'articolo 143, comma 4, lettera a), non è comunque richiesta l'autorizzazione prescritta dall'articolo 146, dall'articolo 147 e dall'articolo 159: (1) a)  per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici; b)  per gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio; c)  per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall'articolo 142, comma 1, lettera g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia. (1) Alinea così modificato dall'art. 19, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157 e, successivamente, dall'art. 2, comma 1, lett. v), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.     




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