La dichiarazione prevista dall'articolo 13 è notificata al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa che ne forma oggetto, tramite messo comunale o a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento. 2. Ove si tratti di cose soggette a pubblicità immobiliare o mobiliare, il provvedimento di dichiarazione è trascritto, su richiesta del soprintendente, nei relativi registri ed ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo. 2-bis. Dei beni dichiarati il Ministero forma e conserva un apposito elenco, anche su supporto informatico. (1) (1) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. e), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.